Art. 1
Regolamento

Art. 1

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In vigore dal 1 ott 1902
REGOLAMENTO per la fabbricazione degli strumenti metrici . Chiunque si propone di fabbricare pesi, misure o strumenti, da usarsi in commercio, per pesare o per misurare, deve farne dichiarazione scritta alla Prefettura o alla Sottoprefettura della località nella quale intende, esercitare la sua industria. Alla dichiarazione unirà: a) un'impronta delle marche di fabbrica, con le quali saranno contrassegnati gli strumenti metrici, che presenterà alla verificazione prima. Le marche conterranno, oltre le iniziali del nome della ditta richiedente, un segno particolare di sua scelta; saranno simili fra loro, differendo solo nella grandezza; b) un certificato, dal quale risulti che eguale impronta è stata depositata nell'Ufficio metrico del distretto. Il Prefetto, o il Sottoprefetto, prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all'Ufficio metrico, e ne rilascia ricevuta all'interessato. Il fabbricante, che voglia presentare strumenti metrici alla verificazione prima in un Ufficio fuori del proprio distretto metrico, dovrà esibire a tale Ufficio la ricevuta di cui sopra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-1