Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 lug 1902
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilirà la ripartizione degli insegnamenti fra i vari anni di corso e ne determinerà i programmi e gli orari. Agli insegnamenti di cui all'articolo precedente altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-22;152#art-5