Art. 7
Statuto

Art. 7

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In vigore dal 26 apr 1902
Nel classificare le domande di ammissione in ordine di merito, i consigli provinciali sanitari dovranno dare la preferenza agli orfani di ambo i genitori e tener conto non soltanto delle loro condizioni economiche, ma anche della possibilità in cui i medesimi si trovino di essere educati o comunque aiutati dai parenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-7