Statuto
Art. 6
6 / 32In vigore dal 26 apr 1902
La domanda di ammissione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'orfano al consiglio provinciale sanitario della provincia, in cui il padre del fanciullo era iscritto per il pagamento del contributo.
A corredo della domanda devono essere uniti:
a) il certificato di morte del padre o di entrambi i genitori;
b) il certificato di nascita di ciascun orfano;
c) il certificato medico da cui risulti per ogni riguardo lo stato di salute di ciascun orfano;
d) il certificato degli ultimi studi percorsi;
e) lo stato di famiglia;
f) il certificato del sindaco, da cui risulti che l'orfano o gli orfani, di cui richiedesi l'accettazione, sono poveri e che non hanno parenti prossimi, i quali provvedano o siano tenuti a provvedere al loro mantenimento ed educazione.
Il consiglio provinciale sanitario determinerà l'ordine di merito fra le varie domande presentate dagli orfani appartenenti alla stessa provincia, ed i posti saranno conferiti dal consiglio direttivo del collegio-convitto, seguendo tale graduatoria e fino a concorrenza del numero dei posti assegnati a ciascuna provincia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-6