Statuto
Art. 4
4 / 32In vigore dal 26 apr 1902
Il numero dei posti gratuiti è fissato ogni triennio dal consiglio amministrativo in proporzione dei mezzi di cui dispone l'opera pia.
Nove decimi di detti posti sono dal consiglio stesso assegnati alle singole provincie, in proporzione del contributo rispettivamente versato nel precedente triennio.
Il decimo rimanente è riservato al consiglio amministrativo, onde il medesimo possa, secondo le circostanze, conferire posti gratuiti o semigratuiti agli orfani più bisognosi, che per deficienza dei posti assegnati alle provincie di appartenenza, non potessero altrimenti essere ammessi nell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-4