Art. 14
Statuto

Art. 14

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In vigore dal 26 apr 1902
Qualora, nonostante la regolare convocazione, non intervengano all'assemblea elettorale in Perugia almeno trentacinque delegati, l'elezione s'intende deferita senz'altro al consiglio superiore di sanità. A tale uopo il presidente dell'opera pia darà immediato avviso alla prefettura della mancata deliberazione dell'assemblea elettorale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-14