Art. 11
Statuto

Art. 11

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In vigore dal 26 apr 1902
Le disponibilità di esercizio sono costituite: a) dalle rendite dei capitali esistenti ed accertati al cominciare di ogni esercizio; b) dalle elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica o morale che abbiano carattere continuativo o che siano promesse per un determinato numero di anni; c) dal contributo obbligatorio di tutti i medici, chirurgi, veterinari e farmacisti, esercenti nel Regno agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito, per ciascuno, in annue lire cinque, come dall' (lettera e) della legge 7 luglio 1901; d) dal contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, come all' (lettera f) della legge 7 luglio 1901.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-11