Art. 10
Statuto

Art. 10

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In vigore dal 26 apr 1902
Il patrimonio è costituito: a) dai capitali esistenti al momento della promulgazione della legge 7 luglio 1901; b) dai lasciti, dalle donazioni ed in generale da qualunque altro provento straordinario che l'istituto possa ricevere; c) dai sopravanzi di rendite che saranno capitalizzati al chiudersi di ogni esercizio, a termine dell' (lettera c) della legge; d) dalle elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica o morale, che non abbiano carattere di contributo annuale continuativo, o che non siano promesse per un determinato numero di anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-10