Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 24 gen 1902
Il reclamo proposto contro la deliberazione, che non ammette la domanda, deve essere motivato e sottoscritto dall'interessato ovvero da un avvocato o procuratore munito di mandato speciale. Il reclamo proposto dal Pubblico Ministero sarà fatto, a cura del procuratore del Re, notificare all'interessato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-8