Art. 12

Art. 12

12 / 24
In vigore dal 9 nov 1901
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-12