Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 giu 1901
L'istituto si propone principalmente d'impartire l'insegnamento teorico-pratico della meccanica e dell'elettrotecnica allo scopo di formare allievi meccanici, capi tecnici e direttori di speciali riparti in officine meccaniche ed industriali. Alle due sezioni di meccanica e di elettrotecnica altre potranno esserne aggiunte, sopra proposta del consiglio direttivo e con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-3