Art. 23

Art. 23

23 / 23
In vigore dal 19 giu 1901
Con regolamento da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto, come pure le materie d'insegnamento, le condizioni di ammissione degli allievi, il numero dei posti gratuiti nel convitto, la dotazione massima di questo entro i limiti dei redditi Montani e Perpenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 maggio 1901. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 29 maggio 1901. Reg. 229. Atti del Governo a f. 42. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU. G. Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-23