Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 19 giu 1901
Il rettore del convitto provvede al buon andamento disciplinare di questo; coadiuva il presidente nell'amministrazione del convitto ed è obbligato ad abitare nell'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-19