Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 19 giu 1901
Spetta, al presidente del consiglio direttivo di dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio; di provvedere alla mia nate spese, entro i limiti stanziati dal bilancio, ed a tutto quanto è necessario per l'amministrazione e la sorveglianza dell'istituto, nella scuola, nelle officine e nel convitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-17