Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 19 giu 1901
Il personale direttivo e insegnante ed i capi officina dell'istituto (scuola e convitto) saranno nominati, dal ministro di agricoltura, industria e commercio, in seguito a concorso pubblico aperto da esso. Il rettore del convitto potrà essere nominato dal ministro predetto sopra proposta del consiglio direttivo. Delle commissioni di concorso per la nomina del personale faranno parte due delegati del consiglio direttivo. Il personale amministrativo, quello preposto alla disciplina ed il personale inserviente sarà nominato, nei limiti della pianta organica, dal consiglio direttivo, il quale, per la scelta del personale amministrativo, aprirà pubblici concorsi. Le promozioni sono fatte dal ministro sopra proposta del consiglio direttivo e nello stesso modo si procede nei casi di revoca o di licenziamento. Le eventuali punizioni disciplinari sono inflitte dal consiglio direttivo; contro le deliberazioni di esso è ammesso il ricorso al Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-16