Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 19 giu 1901
Decadono di diritto dal loro ufficio quei componenti del consiglio direttivo che non intervengano alle adunanze di esso per tre mesi consecutivi, senza giustificato motivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-10