Art. 9
Disciplinare

Art. 9

9 / 23
In vigore dal 22 mar 1901
La costruzione delle vetture automotrici dovrà essere sorvegliata nei suoi particolari dai funzionari addetti al regio ispettorato delle strade ferrate pel circolo di Firenze affinché esse siano conformi al tipo presentato al Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-9