Disciplinare
Art. 4
4 / 23In vigore dal 22 mar 1901
A garanzia degli obblighi assunti dalla società tranviaria riguardo all'impianto ed all'esercizio della nuova tramvia, questa depositerà nelle casse dello Stato la somma di lire ottocentocinquanta di capitale nominale in cartelle del debito pubblico od in altri titoli accettabili a garanzia dell'amministrazione governativa.
Nel caso che l'amministrazione stessa dovesse valersene per pagamento di penalità che il concessionario non avesse soddisfatto e per qualsiasi altra causa è fatto obbligo assoluto al concessionario stesso di riportare al completo la cauzione anzidetta nel termine di giorni dieci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-4