Disciplinare
Art. 20
20 / 23In vigore dal 22 mar 1901
Oltre che alle condizioni dei precedenti articoli, la società concessionaria resterà vincolata a tutte le prescrizioni e discipline della legge 20 marzo 1865 pei lavori pubblici, del regolamento di polizia stradale approvato con decreto 10 marzo 1881, del regolamento 31 ottobre 1873 relativo alfa polizia ferroviaria in quanto possano essere applicabili, e quelle contenute nella legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza dell'energia elettrica e regolamento relativo 25 ottobre 1895, della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del decreto ministeriale 24 gennaio 1899 relativo alla trazione elettrica dei convogli, applicabili alle tramvie elettriche e dal regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306. Sarà parimenti tenuta all'osservanza delle disposizioni governative e municipali che verranno emanate sulle tramvie a trazione meccanica, in quanto non siano contrarie a diritti esplicitamente acquisiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-20