Art. 17
Disciplinare

Art. 17

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In vigore dal 22 mar 1901
È lasciata facoltà all'amministrazione governativa di variare le norme fissate in questo disciplinare a seconda dei progressi della scienza e dell'esperienza nel fine di conseguire la maggior tutela della pubblica incolumità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-17