Art. 12
Disciplinare

Art. 12

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In vigore dal 22 mar 1901
La manutenzione e l'esercizio delle linee saranno sottoposte alla sorveglianza del personale tecnico governativo. Avvertendo un fatto contrario in qualsiasi modo alla sicurezza ed alla regolarità dell'esercizio anche quando nessun danno sia derivato sarà senza, dilazione segnalato alla regia prefettura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-12