Disciplinare
Art. 10
10 / 23In vigore dal 22 mar 1901
Ogni vettura sarà munita di due motori elettrici, isolabili a volontà o agenti contemporaneamente, della forza almeno di circa 15 H P ciascuno, di due efficaci freni di cui l'uno a zoccolo, l'altro indipendente dal primo.
Nella parte anteriore di ciascuna delle due piattaforme di ogni carrozza, sarà disposto un regolatore elettrico in tal modo costruito da evitare qualunque urto nella messa in moto.
In ogni piattaforma saranno inoltre le manovelle dei freni e quelle di manovra delle casse a sabbia.
Sarà obbligo del concessionario di mantenere costantemente i detti organi in perfetto stato di funzionamento.
Ogni carrozza dovrà essere munita d'interruttore di sicurezza e di invertitori della corrente, manovrabili da entrambe le piattaforme come pure di parafulmini, valvole fusibili, ecc.
Le carrozze saranno convenientemente illuminate con lampade elettriche.
Inoltre ogni carrozza sarà munita di due lumi ad olio o a candela, da situarsi presso le piattaforme in modo che siano visibili dall'esterno, e servano pel segnalamento delle due piattaforme esterne di una carrozza isolata o di un gruppo di carrozze ferme.
Sulla parte anteriore delle vetture motrici dovrà altresì essere collocato un fanale con riflettore a luce elettrica.
Ogni carrozza dovrà essere servita da un conduttore e da un fattorino. Il conduttore dovrà avere compiuto 21 anni di età, saper leggere e scrivere, essere preferibilmente operaio meccanico, ed avere riportato speciale abilitazione a tale funzione per parte del regio ispettore capo del circolo ferroviario di Firenze, il quale la rilascerà in base ai documenti comprovanti la sua idoneità alle funzioni di conduttore ed in caso di dubbio, in seguito ad un esame, cui il conduttore dovrà essere sottoposto.
In via transitoria potrà essere data tale abilitazione previo esame al personale illetterato attualmente al servizio del concessionario.
Il conduttore deve esclusivamente e continuamente attendere al regolatore ed al freno, e quando si allontana, per causa qualsiasi di servizio, dovrà togliere d'opera il manubrio e portarlo seco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-07;44#art-d-10