Regolamento›Titolo III
Art. 88
126 / 194In vigore dal 8 mar 1901
Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione dell' della legge, saranno indicate per le nuove costruzioni le norme da osservarsi dai privati per dare scolo alle acque del sottosuolo e corso regolare a quelle superficiali.
Salvo le speciali disposizioni che siano stabilite nei regolamenti locali, a termini dell' della legge, saranno considerate nocive alla salute pubblica tutte quelle opere che mettendo ostacolo al regolare deflusso delle acque del sottosuolo o al corso di quelle superficiali, aumentino la umidità del suolo abitato o cagionino ristagni di acqua od impaludamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-88