Art. 57
RegolamentoCapo IX

Art. 57

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In vigore dal 8 mar 1901
Alla vigilanza ed assistenza zooiatrica, a termine degli della legge si provvede dai Prefetti, dai Consigli sanitari provinciali, dai medici provinciali, dai veterinari provinciali e comunali o dai veterinari di confine e di porto, nonché dai Sindaci, secondo le rispettive attribuzioni, sotto la direzione generale del Ministero dell'Interno.
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