Art. 172
Regolamento

Art. 172

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In vigore dal 8 mar 1901
I medici condotti e gli altri esercenti abilitati a rilasciare certificati di spedalità, ed il Sindaco, non potranno rifiutarsi di vidimare tali certificati ai poveri affetti da malattie celtiche contagiose in atto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-172