Art. 170
Regolamento

Art. 170

22 / 194
In vigore dal 8 mar 1901
Il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, con ordinanze speciali, à termini dell', della legge sanitaria 22 dicembre 1888, potrà disporre che siano istituiti appositi dispensari diretti da persone competenti nella specialità nei Comuni, in cui si ritiene sieno necessari.
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