Art. 167
Regolamento

Art. 167

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In vigore dal 8 mar 1901
Le levatrici sono tenute all'osservanza del regolamento speciale per le esercenti l'ostetricia e delle istruzioni annesse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-167