Art. 158
Regolamento

Art. 158

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In vigore dal 8 mar 1901
Sempre che sia dato di avere il cadavere di un animale sospetto d'infezione rabica, il quale abbia morsicato delle persone od altri animali, l'Autorità sanitaria curerà possibilmente che sia eseguito l'accertamento sperimentale della rabbia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-158