Art. 157
Regolamento

Art. 157

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In vigore dal 8 mar 1901
Tutti gli animali morsicati da altro animale riconosciuto rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto, saranno uccisi od isolati a termini dell'. Trattandosi di animali da macello, le loro carni, potranno essere utilizzate a scopo alimentare dopo trascorso favorevolmente il periodo di osservazione, di cui al capoverso 3° dell', oppure, se siano stati uccisi entro una settimana dalla morsicatura, quando l'Autorità sanitaria non abbia nulla in contrario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-157