Art. 149
Regolamento

Art. 149

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In vigore dal 8 mar 1901
A norma delle ordinanze che verranno emanate dalle Autorità sanitarie, tutti i viaggiatori provenienti da luoghi dichiarati infetti da colera, peste bubbonica ed altre malattie esotiche diffusive, dovranno sottoporsi, oltre alle visite e misure sanitarie applicate nel porto di approdo o nella stazione di arrivo, ad una vigilanza speciale da parte dell'ufficiale sanitario del Comune di destinazione per la durata che sarà stabilita nelle accennate ordinanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-149