Art. 148
RegolamentoTitolo V

Art. 148

186 / 194
In vigore dal 8 mar 1901
La denunzia, da parte degli Uffici ferroviari, dei viaggiatori affetti da malattie infettive e diffusive e la disinfezione dei mezzi di trasporto saranno regolate da apposite istruzioni emanate dal Ministro dell'Interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-148