Art. 141
RegolamentoTitolo V

Art. 141

179 / 194
In vigore dal 8 mar 1901
Ricevuta la denuncia di un caso di malattia infettiva, l'ufficiale sanitario, o personalmente o per mezzo del personale tecnico municipale ove esiste, eseguirà una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell'abitazione e si accerterà che il medico curante abbia date, e la famiglia eseguite, le istruzioni, di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-141