Art. 37 · Tubi di cotto, di cemento e simili, e colonne di franclini
Condizioni generaliCapo III

Art. 37

Abrogato37 / 88

Tubi di cotto, di cemento e simili, e colonne di franclini

In vigore dal 16 dic 2010
Condizioni generali- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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