Art. 23 · Rimozioni e ricovero di oggetti
Condizioni generaliCapo II

Art. 23

Abrogato23 / 88

Rimozioni e ricovero di oggetti

In vigore dal 16 dic 2010
Condizioni generali- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-10-09;494#art-cg-23