Art. 30
Disciplinare

Art. 30

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In vigore dal 1 dic 1900
La Società resta pienamente ed esclusivamente responsabile dei danni e di qualsiasi conseguenza cha possano succedere per difetto nell'impianto e nell'esercizio delle linee come di quelle dipendenti dalla capacità e condotta dei propri agenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-23;317#art-d-30