Art. 2
2 / 2In vigore dal 4 ott 1900
Alla espropriazione dei beni immobili a tal uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto Nostro ministro sarà provveduto a senso delle citate leggi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 agosto 1900.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1900.
Reg. 225. Atti del Governo a f. 70. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.
C. di S. Martino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-08-19;252#art-2