Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 17 mag 1900
La scuola concorrerà con una somma annua da stabilirsi nel suo bilancio, per la formazione di un fondo di previdenza a favore del personale, il quale è tenuto a rilasciare all'uopo una quota mensile, a norma di speciale regolamento da approvarsi dal Consiglio direttivo e dal Ministero.
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