Art. 8
RegolamentoTitolo I

Art. 8

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In vigore dal 17 dic 1899
Il proprietario d'un palco la cui cifra d'estimo non sia superiore alle lire 900 ha un voto nelle deliberazioni sociali; quello la cui cifra è maggiore a lire 900 ma non superiore a lire 1,500 ne ha due; quello infine la cui cifra d'estimo eccede le lire 1,500, ha diritto a tre voti, e più non ne può avere in proprio sebbene sia proprietario di più palchi. Il calcolo della cifra d'estimo riguarda in generale ogni e singolo palco, ma per costituirgli il numero di voti potrà sommarsi quella di due o più palchi spettanti ad una stessa persona. Se taluno è nel tempo stesso proprietario esclusivo di uno o più palchi e comproprietario di altri palchi, per determinare il diritto di voto verrà soltanto calcolata la cifra d'estimo da lui pagata pei palchi di sua esclusiva proprietà. Pei palchi in comunione il diritto di voto proveniente dalla cifra d'estimo si calcola isolatamente, restando però sempre fermo che nessuno può avere in proprio più di tre voti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-8