Art. 51
RegolamentoTitolo V

Art. 51

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In vigore dal 17 dic 1899
Rimasto infruttuoso l'esperimento d'asta, e non ottenendosi colla vendita il pieno soddisfacimento del credito sociale, subentrerà la personale responsabilità del socio che nel primo caso conserverà la proprietà del suo palco, e la direzione dovrà contro lui esercitare l'azione nelle vie legali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-51