Regolamento›Titolo V
Art. 51
51 / 60In vigore dal 17 dic 1899
Rimasto infruttuoso l'esperimento d'asta, e non ottenendosi colla vendita il pieno soddisfacimento del credito sociale, subentrerà la personale responsabilità del socio che nel primo caso conserverà la proprietà del suo palco, e la direzione dovrà contro lui esercitare l'azione nelle vie legali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-51