Art. 50
RegolamentoTitolo V

Art. 50

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In vigore dal 17 dic 1899
Se dalla vendita all'asta si ricavasse un prezzo superiore al credito della società il civanzo resterà a disposizione del socio purchè la società non professi verso di lui altri crediti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-50