Art. 49
RegolamentoTitolo V

Art. 49

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In vigore dal 17 dic 1899
Fino al momento della delibera potrà il socio debitore saldare il suo debito ed accessori e sospendere così la espropriazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-49