Regolamento›Titolo V
Art. 48
48 / 60In vigore dal 17 dic 1899
L'asta sarà tenuta alla presenza di un direttore innanzi a pubblico notaio e previo avviso da pubblicarsi nei due principali giornali cittadini.
L'avviso d'asta dovrà contenere:
a) il prezzo d'asta che non sarà minore dell'importo del debito verso la società e delle spese;
b) il giorno del primo esperimento alla distanza almeno di giorni trenta dalla pubblicazione dell'avviso e quello del secondo esperimento alla distanza di giorni otto successivi, e la dichiarazione che qualora nel primo esperimento non venisse offerto un prezzo superiore al dato d'asta, potrà al secondo esperimento la vendita effettuarsi a qualunque prezzo;
c) La condizione che la delibera dovrà essere approvata dalla direzione per gli effetti di cui all';
d) L'obbligo del compratore di sostenere tutte le spese a cominciare dalla delibera;
e) L'obbligo di manutenzione per parte della società venditrice fino alla concorrenza del prezzo sborsato dal compratore e delle spese;
f) La consegna del palco nello stato in cui si trova;
La società potrà concorrere all'asta come compratrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-48