Art. 42
RegolamentoTitolo IV

Art. 42

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In vigore dal 17 dic 1899
I detti impiegati devono disimpegnare tutte le mansioni che in relazione ad oggetti sociali saranno loro conferite dalla direzione e da ciascun direttore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-42