Art. 4
RegolamentoTitolo I

Art. 4

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In vigore dal 17 dic 1899
Ogni mutazione di proprietà, sia per atto tra vivi che per causa di morte dovrà essere legalmente provata dal successore entro il termine di mesi sei che decorreranno dal dì della morte del socio o da quello del contratto, sotto la penalità in caso di mancanza, di pagamento del dieci per cento sopra il canone che in quell'anno incomberà al palco di cui si trattasse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-4