Art. 35
RegolamentoTitolo III

Art. 35

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In vigore dal 17 dic 1899
Tutti i soci che hanno residenza in Venezia possono essere eletti a direttori, ad eccezione delle signore, dei rappresentanti corpi morali, dei tutori od amministratori e di quelli che avessero collisione d'interessi colla società.
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