Art. 34
RegolamentoTitolo III

Art. 34

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In vigore dal 17 dic 1899
I direttori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di contemporaneità di nomina, nei primi due anni si procede nelle assemblee di dicembre degli anni successivi al sorteggio di uno dei componenti la direzione, e seduta stante si procede alla nuova elezione. Qualora uno o due dei direttori cessassero nel corso del triennio, il successore o i successori verranno eletti solamente pel tempo che rimane a compiere il triennio stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-34