Regolamento›Titolo II
Art. 29
29 / 60In vigore dal 17 dic 1899
Le votazioni si fanno di regola per alzata e seduta a meno che cinque e più soci non richiedano l'appello nominale.
Le votazioni che riguardano nomine ed ogni altra che riguardi persone si fanno per scheda segreta. Si le une che le altre devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Nel caso di parità si rinnova la votazione e persistendo la parità prevale il partito nel quale si pronuncierà il presidente.
Trattandosi di nomine ove non sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che abbiano riportato maggior numero di voti in numero non maggiore del doppio delle cariche da coprire. In caso di parità sarà eletto l'anziano di età.
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