Regolamento›Titolo II
Art. 26
26 / 60In vigore dal 17 dic 1899
Nessun socio potrà prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento, a meno che ciò non gli sia concesso dall'assemblea in via d'eccezione.
Alle interpellanze promosse dai soci sopra argomenti non compresi nella lettera d'invito, la direzione, se crede, potrà rispondere seduta stante o rimettere la risposta alla prossima assemblea.
La domanda di chiusura della discussione può essere fatta da ciascun socio e deve essere votata qualora sia appoggiata da almeno tre soci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-26