Art. 25
RegolamentoTitolo II

Art. 25

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In vigore dal 17 dic 1899
Trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nella circolare d'invito, senza che venga raggiunto il numero legale, il presidente potrà dichiarare sciolta l'adunanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-25