Regolamento›Titolo II
Art. 17
17 / 60In vigore dal 17 dic 1899
Le signore proprietarie di palchi, se intervengono alle assemblee, devono essere autorizzate dal marito a fare quegli atti pei quali è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 134 cod. civ.
Il marito non legalmente separato dalla moglie, e il di lei padre od il figlio maggiorenne la rappresentano, purchè muniti di mandato, che, conferito una volta e rilasciato presso la direzione della società, resterà fermo fino a revoca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-17