Art. 17
RegolamentoTitolo II

Art. 17

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In vigore dal 17 dic 1899
Le signore proprietarie di palchi, se intervengono alle assemblee, devono essere autorizzate dal marito a fare quegli atti pei quali è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 134 cod. civ. Il marito non legalmente separato dalla moglie, e il di lei padre od il figlio maggiorenne la rappresentano, purchè muniti di mandato, che, conferito una volta e rilasciato presso la direzione della società, resterà fermo fino a revoca.
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